TAR Campania, Napoli, sez. I, 18 marzo 2025, n. 2263
La massima
“Nelle procedure di gara pubblica per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura, l’inserimento nel gruppo di lavoro di un consulente che non dimostri un rapporto stabile e continuativo con l’operatore economico, come richiesto dal bando, può legittimamente determinare l’esclusione del concorrente. La sostituzione di tale consulente non è ammissibile se il suo contributo è stato determinante per l’assegnazione del punteggio, in quanto ciò comporterebbe una modifica sostanziale dell’offerta.”
Il caso
Con riguardo ad una procedura per l’affidamento di servizi tecnici, la società ricorrente in giudizio, partecipante nell’ambito di un costituendo RTI, ha lamentato la relativa esclusione per mancata dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal disciplinare di gara, richiamante la normativa dell’Allegato II.12 al d.lgs. 36/2023 (il quale, come noto, disciplina i requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura).
CONTINUA A LEGGERE….
I servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria dopo il Decreto correttivo (D.Lgs. n. 209/2024)
Criticità e soluzioni operative
17 Apr 2025 ore 9.00 – 13.00
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento