Alcune note in tema di profili sostanziali e processuali. Nota alla sentenza del Consiglio di Stato 18 ottobre 2018, n. 5958
di Maria Morbiducci
La questione trae origine dal ricorso presentato dalla società capogruppo di un’A.t.i. a seguito dell’esclusione dalla procedura aperta che un’amministrazione comunale aveva attivato per l’affidamento del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani nel territorio di riferimento.
La gestione della procedura era affidata alla Centrale unica di committenza (C.u.c.), cui erano, pertanto, inviati gli atti già predisposti dal comune (rectius, capitolato speciale d’appalto; bando di gara; disciplinare; schema di contratto d’appalto) per l’attivazione della stessa.
La capogruppo, esclusa per non aver fornito la documentazione mancante nel termine imposto in sede di soccorso istruttorio, impugnava il provvedimento di esclusione dinanzi al T.A.R. Calabria.
Tra gli altri motivi di ricorso, la società adduceva l’illegittimità derivata di detto provvedimento a causa della composizione viziata della commissione giudicatrice.
In particolare, il responsabile del servizio della Centrale unica di committenza, nominato dapprima componente e, successivamente, presidente della commissione, si sarebbe, a detta della società, trovato nella condizione d’incompatibilità di cui all’art. 77, c. 4, d. lgs. n. 50 del 2016, nella parte in cui dispone che «i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta».
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