L’art. 120 comma 5 del codice del processo amministrativo, prevede che il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all’ articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Quest’ultimo prevede che la stazione appaltante debba informare tempestivamente i candidati e gli offerenti circa l’aggiudicazione e le esclusioni.
Il Collegio, nella sentenza su richiamata, evidenziando che l’art. 120 non prevede forme di comunicazione esclusive e tassative, e che pertanto non incide sulle regole processuali del processo amministrativo, ha ribadito l’orientamento consolidato della giurisprudenza secondo cui, “l’art. 120 comma 5 Cod. proc. amm., non prevedendo forme di comunicazione esclusive e tassative, non incide sulle regole processuali generali del processo amministrativo, con riferimento alla possibilità che la piena conoscenza dell’atto, al fine del decorso del termine di impugnazione, sia acquisita con forme diverse da quelle dell’art. 79 D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163” (cfr. Cons. St., Sez. V, 24 marzo 2014, n. 1438; Id., Sez. VI, 14 marzo 2014, n. 1296; Id., Sez. V, 14 maggio 2013, n. 2614).
Nella fattispecie l’appellante aveva sollecitato l’intervento in autotutela dell’amministrazione appaltante, al fine di caducare l’aggiudicazione per un motivo di legittimità. Vizio riproposto anche nel ricorso di primo grado, presentato oltre 30 giorni dopo l’intervento in autotutela.
Ad avviso del Collegio, l’appellante, alla data della richiesta di intervento in autotutela, aveva piena conoscenza di un vizio di legittimità, sicché è dalla stessa data che ha iniziato a decorrere il termine ex art. 120 comma 5, per proporre ricorso dinanzi al giudice amministrativo.
Il collegio ha dunque ritenuto infondata la censura secondo cui non poteva desumersi dalla richiesta di autotutela la piena conoscenza del provvedimento di aggiudicazione lesivo delle ragioni dell’appellante.
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