In particolare la questione che si pone è se sia sufficiente l’indicazione e l’iscrizione alla Camera di Commercio di una delle attività tipiche del servizio posto in gara o se sia necessaria possedere l’iscrizione per tutte le attività richieste dal bando.
Il Collegio ha chiarito che la questione va risolta applicando il principio della massima concorrenza, e che quindi è sufficiente essere esercenti almeno una delle attività tipiche del servizio poste in gara. Inoltre il Collegio ha aggiunto che l’indicazione dell’attività prevalente implica l’inclusione di altre attività tipiche del settore.
Ed infatti ad avviso del Consiglio di Stato “il bando – nel prevedere il requisito per le imprese partecipanti dell’iscrizione alla camera di commercio per attività «attinente l’appalto» – non può che essere interpretato alla luce del principio della massima concorrenza, come l’essere esercenti almeno una delle attività tipiche del servizio posto in gara; e si deve anche aggiungere che l’indicazione dell’attività prevalente implica l’inclusione di altre attività tipiche del settore.”
Ad avviso del Collegio, quindi non è necessaria l’iscrizione al registro della camera di commercio per tutte le attività oggetto di appalto.
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