Sono trascorsi 7 anni dall’avvento del famoso Testo Unico delle Società a Partecipazione Pubblica -TUSPP- (D.lgs. 175/2016) che ha riformulato e introdotto un nuovo concetto di società a controllo pubblico.
Il legislatore ha, infatti, definito nel suddetto decreto il concetto di società a controllo pubblico stabilendo che esso si concretizzi in quelle società in cui, alternativamente:
- una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della situazione descritta nell’articolo 2359 del codice civile (ossia alternativamente attraverso: la disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, l’esercizio di un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria oppure l’assoggettamento all’influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa);
- in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.
A porre maggiori difficoltà interpretative è stato il concetto di controllo pubblico “congiunto”, ossia esercitato da più di una amministrazione pubblica.
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