di Lucio Catania
La Corte Costituzionale, più volte, ha – infatti – ribadito che la normativa del Codice degli appalti, relativa alle procedure di selezione e ai criteri di aggiudicazione, è strumentale a garantire la tutela della concorrenza, con la conseguenza che anche la Sicilia, nella materia dei lavori pubblici, non può dettare una disciplina suscettibile di alterare le regole di funzionamento del mercato.
Con la sentenza n. 263/2016, la Corte Costituzionale ha già affermato che le disposizioni sugli istituti afferenti alle procedure di gara, in difformità dalle previsioni del codice dei contratti pubblici, sono costituzionalmente illegittime per violazione dei limiti statutari, posti al legislatore regionale nella disciplina dei lavori pubblici.
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