Il conflitto di interessi del progettista e della stazione appaltante nell’area a rischio “Contratti Pubblici”

A cura di Maurizio Lucca

Maurizio Lucca 10 Novembre 2021
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Le ipotesi di conflitto di interessi codificate dalla norma

La sez. II quater Roma, del TAR Lazio, con la sentenza 25 ottobre 2021, n. 10914 delinea una precisa situazione di conflitto di interessi del progettista precedente affidatario di servizi, rilevando una manifesta distorsione della concorrenza: ipotesi che ricomprende coloro che a vario titolo hanno collaborato con il professionista.

La disciplina dell’art. 24, Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici, del D.Lgs. n. 50 del 2016, al comma 7 impone che «gli affidatari di incarichi di progettazione … non possono essere affidatari degli appalti, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione» (1) , rilevando in senso rafforzativo ed ampliativo che i divieti «sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti», ammettendo, una clausola di salvezza che gli impedimenti ex lege possano non essere applicati «laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori» (2) .

Un parallelismo con l’art. 42, Conflitto di interesse, del Codice dei contratti pubblici il quale postula che le stazioni appaltanti (S.A.) devono adottare misure per «prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici», allargando il perimetro precettivo a tutto il personale, il quale dovrà «astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni» (3) .

Entrambe le norme costituiscono espressione dell’esigenza di creare meccanismi di prevenzione dei fenomeni corruttivi anche mediante l’individuazione e la regolazione delle situazioni di conflitto di interessi (4) .

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Docente: Maurizio Lucca

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