L’art. 8 del Codice disciplina il divieto di prestazioni d’opera intellettuale a titolo gratuito, disponendo, in particolare, al comma 2, primo periodo, che le prestazioni d’opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Il secondo periodo del medesimo comma precisa inoltre che, fatti salvi i predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione garantisce comunque l’applicazione del principio dell’equo compenso. In proposito, avevamo già rilevato come la riconduzione dei servizi di ingegneria e architettura nell’ambito delle prestazioni d’opera intellettuale avrebbe dovuto essere garanzia di necessaria onerosità del contratto di affidamento, con vantaggio economico diretto per il professionista, senza trovare eccezione neppure nei settori speciali, in virtù di quanto previso dall’art. 141, comma 3, lett. a), che richiama, tra le norme applicabili, anche quella relativa al divieto di prestazioni professionali gratuite. CONTINUA A LEGGERE….
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