La massima
“Il contratto di appalto di servizi di ingegneria e architettura, che contempli a carico dell’appaltatore l’espletamento di una pluralità di prestazioni tecniche scindibili e, dunque, autonome, presenta una struttura che consente di valutare e certificare la corretta esecuzione dei singoli servizi a prescindere dal completamento dell’ultima delle prestazioni dedotte nel contratto. Non v’è ragione, infatti, per ritenere che l’impresa possa richiedere alla committenza pubblica il rilascio del certificato di esecuzione solamente quando il contratto d’appalto sia stato integralmente concluso -nel senso che non residuano più prestazioni dovute a carico di entrambe le parti- ben potendo il RUP attestare la corretta esecuzione delle singole ed autonome prestazioni contrattuali (progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, ecc)”.
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