Il calcolo della soglia di anomalia dopo il Comunicato del Presidente ANAC del 5 ottobre 2016

Un commento chiaro e supportatoto da un esempio pratico con calcoli e simulazioni di aggiudicazione

24 Ottobre 2016
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M. Urbani (www.appaltiecontratti.it 24/10/2016)

Premessa

Come ormai ben noto agli operatori del settore, l’art. 97, comma 2, del nuovo Codice degli appalti e delle concessioni, di cui al d.lgs. n. 50/2016, ha suscitato molteplici perplessità per gli evidenti errori in esso contenuti.

Per questo motivo, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha ricevuto numerose richieste di  chiarimenti in merito alle modalità di calcolo delle soglie di anomalia di cui al citato art. 97, comma 2, del Codice, soprattutto per quanto concerne la lettera b), tanto da ritenere opportuno un apposito Comunicato del Presidente del 5 ottobre 2016 (pubblicato sul sito dell’Autorità il 14 ottobre 2016), con il quale fornire indicazioni operative alle stazioni appaltanti. Tuttavia, anche tale comunicato ha da subito suscitato ulteriori dubbi, pur apportando molta chiarezza nel complicato mondo del nuovo Codice.

Con il presente lavoro si cercherà di fare il punto della situazione, alla luce delle corrette indicazioni dell’Autorità e di capire dove, invece, la stessa non ha colto nel segno.

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