L’adozione del BIM negli appalti pubblici è diventata obbligatoria dal 1° gennaio 2025.
L’adempimento di questo obbligo, caratterizzato da complessità, richiede sia lo svolgimento di alcune attività preliminari (come la formazione del personale) sia il possesso di profonde competenze tecniche da parte dei soggetti incaricati (che potranno anche godere, per tale attività, degli incentivi previsti dall’art. 45), come vedremo nel presente contributo.
Il BIM e il Codice del 2016
Il BIM (Building Information Modeling o, nella terminologia codicistica, gestione informativa digitale delle costruzioni) è un processo digitale che consente di gestire, in maniera integrata, tutte le informazioni relative al ciclo di vita di un’opera. Questo processo, quindi, viene utilizzato sin dalla fase di programmazione (con delle attività preliminari già in fase di programmazione) e sino alla demolizione dell’opera. Questo processo consente agevolmente di simulare le prestazioni d’opera e di ridurre i rischi di errori nella progettazione, che costituiscono una delle problematiche tipiche dell’esecuzione.
L’utilizzo del BIM è stato rafforzato dal Codice, ma era già previsto sotto la vigenza del Codice del 2016 dal decreto MIT 1.12.2017 n. 560, le cui previsioni sono state in parte eredita dal Codice del 2023.
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