Servizi di ingegneria e architettura: sull’identità di “destinazione funzionale” ex D.M. 17 giugno 2016 delle categorie S.05 e S.06 e sull’analogia della “direzione lavori” rispetto al servizio di progettazione e coordinamento della sicurezza.
Delibera ANAC 30 marzo 2022, n. n. 147
Le massime
“Ai fini della qualificazione, nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare”.
“Il concetto di ‘servizio analogo’ deve essere inteso non come identità, ma come mera similitudine tra le prestazioni richieste, tenendo conto che l’interesse pubblico sottostante non è certamente la creazione di una riserva a favore degli imprenditori già presenti sul mercato ma, al contrario, l’apertura del mercato attraverso l’ammissione alle gare di tutti i concorrenti per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo di affidabilità”.
Le questioni
L’Autorità, su istanza avanzata da una Centrale unica di committenza, si è espressa, con parere di precontenzioso, in merito ad alcuni profili inerenti a una procedura di affidamento di servizi di architettura e ingegneria, relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.
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