Idoneità del Contratto di Avvalimento

26 Febbraio 2016
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Il Consiglio di Stato, sentenza n. 639 del 17 febbraio scorso, ritorna sull’argomento avvalimento.

Il Collegio, anche in questo caso, ha confermato l’indirizzo giurisprudenziale dominante che considera insufficiente allo scopo assegnato all’istituto dell’avvalimento, la sola e tautologica riproduzione, nel testo dei relativi contratti, della formula legislativa della messa a disposizione delle “risorse necessarie di cui è carente il concorrente”, o espressioni equivalenti, occorrendo invece una precisa indicazione delle risorse e dei mezzi in concreto prestati (in termini cfr. da ultimo la decisione della Sezione 30 novembre 2015, n. 5396).

Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto il contratto di avvalimento concluso, idoneo a denotare l’assunzione da parte dell’ausiliaria di un impegno sufficientemente puntuale, in virtù dei suoi riferimenti a elementi specifici atti a individuare l’oggetto dell’accordo e soddisfare l’interesse della Stazione appaltante a poter conseguire una corretta esecuzione delle prestazioni richieste.

Ciò in quanto detto contratto fa un preciso riferimento alla messa a disposizione, nei modi stabiliti dall’art. 49 d.lgs. n. 163/2006 e, soprattutto, dalla documentazione di gara, delle risorse necessarie di cui la concorrente è carente, e testualmente dell’organizzazione d’impresa e delle conoscenze tecniche dell’ausiliaria con riferimento all’oggetto della gara.

Il Consiglio di Stato inoltre osserva che la giurisprudenza è orientata nel senso che le regole dettate dal d. lgs. n. 163/2006 e dal d.P.R. n. 207/2010 in materia di avvalimento, pur finalizzate a garantire la serietà, la concretezza e la determinatezza di questo, non devono comunque essere interpretate meccanicamente né secondo aprioristici schematismi concettuali che non tengano conto del singolo appalto (C.d.S., V, 22 ottobre 2015, n. 4860; III, 17 dicembre 2015, n. 5703): sicché lo scrutinio di validità di un contratto d’avvalimento non può prescindere dalla considerazione dello specifico appalto intorno al quale si controverta.

E nel caso di specie, ad avviso del Collegio, la commessa oggetto di affidamento non solo non era connotata da complessità alcuna, ma non necessitava di specifiche risorse e conoscenze tecniche, né abbisognava di una particolare dotazione organizzativa o di peculiari attrezzature. Pertanto in considerazione dello spessore organizzativo davvero minimale del servizio da prestare all’Amministrazione, i giudici hanno escluso la necessità in concreto di una maggiore articolazione delle previsioni dello stesso contratto di avvalimento, ritenendolo perfettamente valido.

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