Il superamento dei termini, evidenzia il secondo periodo, “costituisce silenzio inadempimento e rileva anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso”.
L’estensore, ed il legislatore poi, pertanto fa propria una indicazione già contenuta nel d.l. 76/2020 e, non a caso, l’allegato I.3, nello schema, contiene l’indicazione secondo cui le disposizioni di quest’ultimo si sostituiscono alle indicazioni riportate negli articoli 1 e 2 del decreto legge appena citato.
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