“Se le riserve dell’appaltatore, per come iscritte, portano l’importo dell’opera a variare tra il 5 e 15 per cento, a norma del comma 3 dell’art. 205 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il DL deve informare immediatamente il RUP e redigere relazione riservata.
Una volta letta la relazione riservata, sarà il RUP a decidere, a norma del c. 4, sull’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve.
Espunte le richieste reputate inammissibili e/o manifestamente infondate, si riconteggerà la percentuale (tra 5 %e 15%): ove detta percentuale sia ancora in detto delta sarà necessario aprire l’iter di accordo bonario, ove invece così non sia, non sarà necessario dare seguito immediato alle riserve”
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I rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale: Il Parere MIT 6 dicembre 2024, n. 3097 sul calcolo della percentuale delle riserve per l’attivazione dell’accordo bonario
A cura di Ornella Cutajar e Carla Ragionieri
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