I requisiti di esecuzione, la loro natura e il momento di comprova secondo la giurisprudenza amministrativa e comunitaria

A cura di Vincenzo Laudani

Vincenzo Laudani 28 Marzo 2024
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I requisiti di esecuzione sono costituiti dagli elementi caratterizzanti la fase esecutiva del rapporto con la Stazione Appaltante.

Questi possono avere una duplice natura, potendo essere individuati sia quali condizioni per la stipula del contratto sia quali elementi essenziali dell’offerta o comunque necessari per l’attribuzione del punteggio premiale.

La loro diversa natura determina anche diverse conseguenze rispetto al loro mancato possesso al momento della presentazione dell’offerta, in quanto:
a)      Se richiesti come elementi essenziali dell’offerta questi devono essere posseduti sin dal momento della sua presentazione, con la conseguente esclusione nel caso di omessa comprova;
b)      Se richiesti come elementi necessari per l’attribuzione del punteggio premiale devono essere posseduti sin dal momento della presentazione dell’offerta, ma la loro mancanza determinerà unicamente l’omessa attribuzione del punteggio;
c)      Se richiesti come condizione di stipula del contratto (e tale natura è presunta), dovranno essere posseduti entro l’aggiudicazione o entro il diverso termine previsto dalla lex specialis pena la decadenza dall’aggiudicazione (se adottata).

Lo ha affermato di recente il Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. V, 21.3.2024 n. 2787) ribadendo alcuni principi consolidati in materia, formatisi con particolare riferimento alla disponibilità dei centri cottura negli appalti di ristorazione, seppur questa conclusione appaia distonica rispetto al testo delle direttive europee.

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