Si è annotato già in altre circostanza che il procedimento amministrativo contrattuale nell’ambito sotto soglia comunitario subisce le implicazioni/conseguenze del criterio/principio della rotazione.
Rotazione che, nel codice, non consente alcuna deroga ed anzi risulta espresso in maniera rigorosa e chirurgica rispetto, a titolo esemplificativo, a quanto accadeva con le pregresse acquisizioni in economia (disciplinate sia dal codice sia dal pregresso regolamento attuativo).
Il riferimento alla rotazione si è “inasprito” con il primo decreto correttivo (56/2017) anche a causa di alcune difficoltà, emerse fin dalla prima versione delle Linee guida n. 4 dell’ANAC, pratico/applicative (un po’ come quelle relative all’ossimoro affidamento diretto/adeguata motivazione/necessità di confronto tra preventivi).
Al primo decreto correttivo, pertanto, si devono sia l’esplicitazione di un affidamento diretto “puro” che può avvenire anche senza confronto tra preventivi sia la precisazione che l’affidamento nel sotto soglia (ma anche nel soprasoglia almeno nei casi “contingentati” di cui all’articolo 63 del codice dei contratti) può avvenire a condizione che sia assicurato il “rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti”.
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