Diversamente si avrebbe una grave violazione della par condicio, in quanto gli altri concorrenti sono stati superati da una proposta diversa da quella presentata in sede di gara.
Nel rispetto del principio di parità di trattamento e di trasparenza, dopo l’aggiudicazione dell’appalto le amministrazioni giudicatrici e l’aggiudicatario non possono apportare delle modifiche che presentino caratteristiche sostanzialmente diverse rispetto all’appalto iniziale, tali da alterare l’equilibrio economico contrattuale in favore dell’aggiudicatario, salvo che non fosse stata prevista dalle clausole dell’appalto iniziale. In mancanza di tali previsioni è necessario avviare una nuova procedura di gara.
CONTINUA A LEGGERE….
I miglioramenti progettuali dopo l’aggiudicazione possono giustificare le modificazioni del contratto?
I miglioramenti progettuali non sono presupposti necessari, previsti dalla normativa eurounitaria e interna, per poter giustificare le modifiche dei contratti dopo l’aggiudicazione.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento