I delicati rapporti fra offerta tecnica ed accesso difensivo

A cura di Massimiliano Alesio

Massimiliano Alesio 21 Marzo 2022
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L’articolo 53 del codice dei contratti pubblici ammette l’accesso alle informazioni contenenti segreti tecnici o commerciali per la difesa in giudizio degli interessi del concorrente, nei soli limiti della necessità della documentazione richiesta ai fini dell’esercizio della tutela in sede giudiziale in termini di stretta indispensabilità. Tuttavia, la stazione appaltante, nel valutare l’effettiva sussistenza di un segreto tecnico o commerciale, non può ignorare la definizione normativa contenuta nel Codice della proprietà Industriale, di cui all’articolo 98 del D.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30, che richiede, ai fini della tutela, che le informazioni aziendali e commerciali e le esperienze sulle applicazioni tecnico-industriali debbano avere i requisiti di segretezza e rilevanza economica ed essere soggette, da parte del legittimo detentore, a misure di protezione ragionevolmente adeguate”. È quanto significativamente statuito dal TAR Lazio (Sez. V Roma), nella recente pronuncia del 15 febbraio 2022, n. 1872.

La Regione Lazio indiceva una procedura aperta, diretta all’affidamento dell’appalto, avente ad oggetto il “multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti relativi agli immobili di proprietà o in uso, a qualsiasi titolo, alla Regione Lazio”, per un importo complessivo a base di gara pari ad euro 11.777.008,15.

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