A quasi un anno di distanza sempre il medesimo Tar, con la sentenza in commento, ritorna sull’argomento ma con esiti differenti. Invero, in questo frangente la legge di gara è stata ritenuta esente da illegittimità.
In realtà, la fattispecie da ultimo analizzata è assai differente da quella che era stata oggetto della precedente pronuncia; infatti, mentre in quel caso i punti tecnici attribuiti con il criterio on/off erano nettamente predominanti, nel caso più recente solamente 15 punti sui 75 totali erano interessati dalla modalità di attribuzione automatica.
La lex specialis prevedeva che la commissione avrebbe dovuto attribuire 60 punti mediante dei criteri totalmente discrezionali e 15 punti mediante criteri on/off. I concorrenti in merito a questi ultimi avrebbero dovuto limitarsi a dichiarare di “offrire” o meno alcuni elementi richiesti. La conclusione è stata (ovviamente) quella di veder attribuiti i 15 punti in palio a tutti i concorrenti e ciò poiché ciascuno di essi ha offerto gli elementi richiesti.
A detta del Tribunale capitolino, l’incidenza minima dei criteri on/off depone per la legittimità degli atti di gara; invero, anche se astrattamente tale tipologia di criteri premiali può condurre al rischio di “appiattire” le offerte tecniche, è necessario che detto “appiattimento” abbia degli effetti concreti e diretti sulla competizione. In buona sostanza, al fine di dimostrare l’illegittimità di una procedura di gara, è necessario che i criteri di valutazione on/off abbiano un peso “determinante”. In altre parole, ciò che deve essere evitato è che un’uniformità marcata dei punteggi tecnici faccia sì che la gara venga di fatto affidata mediante il criterio del prezzo più basso.
In conclusione, l’elemento davvero scriminante per individuare se i criteri on/off inficino l’intera competizione, è se venga “scardinato” il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Solamente laddove l’appiattimento dei punteggi tecnici renda preponderante il peso del punteggio economico (in modo tale da farlo divenire il criterio “principe” per la formazione della graduatoria), si avrà una legge di gara illegittima.
Nel caso in esame, alla luce dello “scarso” peso che i criteri on/off hanno rivestito ai fini dell’aggiudicazione, il Giudice ha optato per ritenere libera da mende la procedura di gara. Si tratta di un nuovo importante “capitolo” di un tema che sicuramente sarà oggetto di ulteriori approfondimenti giurisprudenziali, anche alla luce dell’aumento dei casi in cui le stazioni appaltanti si servono dei criteri on/off.
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