Premessa
“Uno per tutti, tutti per uno”: questo chiasmo, che dobbiamo a un’opera tra le più celebri e appassionanti della letteratura d’oltralpe, pare attagliarsi bene alle regole delineate dal legislatore per le imprese raggruppate, e in particolare per i consorzi e i RTI, nel peculiare contesto della disciplina dei contratti pubblici, oggi contenuta nel nuovo Codice introdotto dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – pubblicato sulla G.U.R.I. del 31 marzo 2023, n. 77 e in vigore a partire dal 1° aprile 2023, anche se le relative disposizioni acquisteranno invero efficacia soltanto a partire dal 1° luglio 2023 (v. art. 229).
Gli operatori economici di natura plurisoggettiva rappresentano indubbiamente, da sempre, una delle fattispecie più sensibili tra quelle interessate dalla normazione in esame, quale avamposto di assoluto rilievo ai fini dell’attuazione dei principi di concorrenza e apertura al mercato, di matrice comunitaria, che presidiano l’affidamento dei contratti pubblici.
Non a caso, le previsioni di legge pertinenti alla categoria dei consorzi e raggruppamenti, anche negli ultimi anni, sono state oggetto, in più di una occasione, di contrasti interpretativi e criticità operative, anzitutto sul piano della qualificazione in gara e della esecuzione delle attività contrattuali, in termini di ripartizione di requisiti e quote.
Ciò ha condotto a una cospicua serie di interventi del giudice amministrativo e del legislatore, nel tentativo di superare le incertezze insorte nell’attuazione delle regole di che trattasi nonché, da ultimo, alla riforma recata dal citato nuovo Codice appena varato il quale, al riguardo, ha inteso riformulare le relative previsioni, proprio in una ottica maggiormente sostanzialista e conforme ai citati principi e precetti europei.
Orbene, tra le novità più significative e impattanti introdotte dal nuovo Codice dei contratti pubblici, dunque, vi sono per l’appunto le norme che interessano la disciplina dei menzionati consorzi e dei raggruppamenti (v. artt. 65 – 68), rispetto ai quali il legislatore, come detto, è intervenuto al fine precipuo di adeguarne e riformarne le regole, sotto taluni specifici profili, alla luce dei rilievi mossi dalle istituzioni europee e dalla giurisprudenza e, in tal senso, rimuovere alcune disposizioni confliggenti con i principi e le previsioni eurounitarie di cui sopra.
Tanto premesso e precisato, di seguito si passeranno in rassegna le principali novità introdotte dal citato D.Lgs. n. 36/2023 in tema di consorzi e raggruppamenti, evidenziandone la ratio e le differenze rispetto alle omologhe disposizioni recate dal precedente Codice di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
La trattazione che segue, è appena il caso di rimarcarlo, si colloca all’indomani della pubblicazione del nuovo Codice – per giunta, come detto, non ancora in vigore – e, in tal senso, non potrà che soffermarsi sui dati disponibili e sulle riflessioni consentite allo stato attuale, nell’attesa di potersi avvantaggiare in futuro di argomenti ed elementi di maggiore concretezza che ci verranno restituiti, nei prossimi mesi, dall’applicazione pratica delle regole di nuovo conio.
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