ANAC, Parere di precontenzioso 3 dicembre 2024, n. 564
“Il D.lgs.36/2023 recependo gli arresti giurisprudenziali già raggiunti nel vigore del vecchio Codice, per la comminatoria dell’esclusione dalla gara, prevede il ricorrere di entrambi i presupposti: la gravità della violazione e la definitività dell’accertamento”
“La portata dell’omissione contributiva oggi è individuata dal citato allegato II.10 che all’art.1 stabilisce: “ai sensi e per gli effetti dell’art. 94, comma 6 del codice costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”.
Si ritiene che “per unanime interpretazione giurisprudenziale, ai fini della valutazione in ordine alla gravità dell’inadempimento agli obblighi contributivi, per individuare l’ammontare del debito debba tenersi conto della somma complessivamente considerata comprensiva di interessi e sanzioni”…..
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I chiarimenti di ANAC sulla violazione degli obblighi contributivi
A cura di Ornella Cutajar e Carla Ragionieri
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