Com’era facile immaginare, il d.l. 32/2019 si rivela norma troppo blanda per poter davvero sortire l’effetto dello sblocco dei cantieri
La gran parte delle poche semplificazioni disposte dalla norma, infatti, incidono sulla sola fase della gara e, anzi, sulla fase specifica dell’apertura delle buste e della formazione della graduatoria, estendendo l’utilizzo del criterio del massimo ribasso.
Nella sostanza, restano in piedi tutti i problemi legati a ciò che precede e, soprattutto, a ciò che segue la gara.
Le modifiche al codice dei contratti non hanno intaccato:
- la programmazione dei lavori;
- la progettazione, salvo qualche limitata disposizione sul progetto di fattibilità tecnica ed economica e la parziale estensione dell’appalto integrato;
- i problemi connessi alle competenze ed ai ruoli del dirigente e del rup, specie proprio nella fase dell’adozione dei provvedimenti di gestione della gara (ammissioni ed esclusioni);
- le modalità di stipulazione del contratto;
- la qualificazione (inutile e complicata) delle stazioni appaltanti, con la connessa conferma di un sistema che punta in modo fin troppo pervasivo all’utilizzo coatto dei soggetti aggregatori;
- tutte le problematiche connesse alla gestione della fase successiva alla sottoscrizione del contratto.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento