Ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. c- ter del Codice, deve essere escluso dalla procedura di appalto l’operatore economico il quale “abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa”.
Il CDS, nella sentenza n. 4708 del 09.06.2022, evidenzia quanto segue:
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