Tale entusiasmo non appare condivisibile e giustificato, per la ragione che il parere espresso dai magistrati contabili liguri appare manifestamente erroneo e in oggettivo contrasto con le disposizioni normative vigenti.
L’errore interpretativo è plateale, ma nella ricerca costante di trovare in ogni remoto alinea dell’ordinamento la possibilità di giustificare spese per gli Enti locali, non lo si vede. Si tratta nell’aggancio della conclusione tratta, che cioè gli incentivi tecnici sono estranei alla disciplina dell’articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019, a precedenti arresti delle sezioni di controllo della magistratura contabile e, in particolare, alla delibera della Sezione Autonomie 6/2018. E’, tuttavia, sfuggito alla Sezione Liguria in primo luogo e ai primi commentatori che quella deliberazione non può in alcun modo essere posta a fondamento della soluzione del quesito mosso dal comune remittente alla Sezione Liguria e, cioè, “se le spese sostenute per incentivi tecnici, ai sensi dell’ art. 113 comma 5 bis del Codice degli appalti, possano essere ricomprese nel computo della spesa per il personale, ai fini della determinazione della capacità assunzionale dell’Ente, come definita dall’art. 33 comma 2 del DL 34/2019 recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n. 58“.
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