Nell’ambito dei contratti sotto soglia, disciplinati dall’articolo 36 del D. Lgs. 50/2016, particolare rilevanza assumono gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture.
La norma prevede che gli affidamenti di appalti per importi complessivi inferiori a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.
Per tali affidamenti la norma prevede espressamente che non è obbligatoria un’indagine preliminare del mercato, consentendo pertanto di concludere il contratto senza alcun passaggio concorrenziale che coinvolga operatori economici.
Si sottolinea come l’affidamento diretto per somme inferiori a 40.000 euro è una facoltà e non un obbligo per la stazione appaltante che può sempre, anche per somme ridotte, ricorrere alle procedure ordinarie di affidamento. Chiaramente per motivi di celerità per tali importi ridotti viene normalmente preferito il ricorso all’affidamento diretto.
Il Decreto correttivo ha inoltre modificato la versione originaria della norma eliminando l’onere per la stazione appaltante di formalizzare le motivazioni poste alla base della scelta dell’affidatario. Pertanto sulla scelta del contraente appare massima la discrezionalità dell’Amministrazione interessata che non ha neppure l’obbligo di motivare le proprie valutazioni e decisioni.
In merito al calcolo del valore del contratto, che deve essere inferiore a 40.000 euro per le procedure in commento, il Codice dei contratti pubblici stabilisce che il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’IVA, valutato dall’amministrazione aggiudicatrice. Il calcolo deve tenere conto dell’importo massimo stimato, compresi eventuali opzioni o rinnovi del contratto. Ovviamente la scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto o il frazionamento dello stesso non possono essere fatti allo scopo di evitare l’applicazione delle norme previste dal Codice.
In concreto non potranno essere effettuati due affidamenti diretti successivi l’uno all’altro per lo stesso identico appalto nell’ambito dello stesso anno per un importo complessivo di entrambi gli affidamenti superiore ai 40.000 euro, in quanto tale operazione avrebbe l’indebito effetto di impedire una procedura concorrenziale che invece è obbligatoria per appalti del valore complessivo pari o superiore a 40.000 euro.
L’ANAC, nelle linee guida n. 4, fornisce delle indicazioni operative sul procedimento di scelta del contraente che devono seguire le stazioni appaltanti. La procedura prende l’avvio con la delibera a contrarre. L’ANAC, in ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza, invita le stazioni appaltanti a svolgere un’indagine preliminare del mercato, anche non formale, volta ad identificare la platea dei potenziali affidatari che siano in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento dell’appalto. Anche se non obbligatoria, l’indagine di mercato è sempre consentita nonché suggerita dall’ANAC stessa.
Per quanto attiene ai criteri di selezione del contraente, fermo restando il necessario possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice, la stazione appaltante deve verificare la sussistenza di requisiti minimi. Tali requisiti consistono nell’idoneità professionale, nella capacità economica e finanziaria e nella capacità tecnico-professionale e dovranno essere chiaramente proporzionati all’oggetto e all’importo del contratto oltre che tali da non compromettere la possibilità per le micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie dell’affidamento diretto.
Una volta selezionato il contraente, la stipula del contratto può avvenire attraverso semplice corrispondenza consistente in un apposito scambio di lettere, anche mediante posta elettronica certificata. Per questi contratti non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.
Particolare importanza assume la norma sul principio di rotazione nell’ambito degli affidamenti diretti, che è finalizzato ad impedire il consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, assicurando anche l’effettiva possibilità di partecipazione al mercato degli appalti alle micro, piccole e medie imprese.
Il Decreto correttivo ha modificato la norma sottolineando che la rotazione deve aver riguardo sia agli affidamenti che agli inviti. Pertanto con riferimento al concetto di rotazione degli affidamenti, appare immediato che ciò comporti l’impossibilità per la stazione appaltante di affidare direttamente un appalto all’impresa uscente, dovendone necessariamente individuare una nuova, salvo il caso di assoluta assenza di alternative sul mercato.
Gli operatori economici devono pertanto conoscere la possibilità per le Amministrazioni di ricorrere allo strumento dell’affidamento diretto, tenendo ben presente presupposti e limiti dello stesso, al fine di sfruttare le possibilità offerte da tale istituto e contemporaneamente evitare errori che li possano coinvolgere.
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