Parrebbe quindi che le società in house, in quanto “riceventi” l’appalto, debbano essere le “uniche e sole” affidatarie di quest’ultimo, senza possibilità di affidare a loro volta a terzi le prestazioni che ne sono oggetto.
Tuttavia va considerato l’art. 119 del D.lgs. 36/2023 (di seguito “Codice”).
Tale norma, al comma 2, definisce il subappalto come quel “contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto”.
Però, lo stesso comma 2 prevede anche la possibilità che l’“affidatario” stipuli, “prima dell’inizio della prestazione” ed “ai fini dell’esecuzione dell’appalto”, dei “subcontratti che non sono subappalti”.
Pertanto l’“affidatario” può sottoscrivere con terzi dei contratti ai quali non si applica la disciplina del subappalto, e che pertanto non necessitano di preventiva autorizzazione della stazione appaltante, come invece la norma prevede per i subappalti.
La domanda è questa: per “affidatario” (od “aggiudicatario”) si intende anche la società in house?
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