Gli acquisti di beni e servizi in sanità dopo il decreto correttivo

18 Aprile 2017
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Appalti in sanità: gli acquisti di beni e servizi in sanità dopo il decreto correttivo al Codice dei contratti pubblici: una prima lettura degli aspetti principali (TESTO PROVVISORIO)

A cura di Maurizio Greco

Il contesto in cui scaturisce il decreto correttivo

Tra linee guida e altri atti si possono individuare 53 atti attuativi, che diventeranno 55 con il correttivo, a cui vanno aggiunti i regolamenti di organizzazione con cui l’ANAC disciplina l’esercizio di propri compiti specifici:

17 decreti del Ministro delle infrastrutture e trasporti;

16 atti dell’ANAC;

6 D.P.C.M.;

16 decreti di altri Ministri.

In questo primo anno di vita, la complessa fase attuativa prevista dal codice ha avuto concretamente inizio, con l’emanazione dei primi atti di attuazione.

Gli atti attuativi espressamente nominati dal codice, e sinora pubblicati, sono i seguenti, in ordine cronologico:

1) d.m. 24.5.2016 sui CAM (criteri ambientali minimi) per alcuni servizi e forniture; d.m. 11.1.2017 CAM per gli arredi per interni, per l’edilizia e per i prodotti tessili; d.m. 15.2.2017 CAM da inserire obbligatoriamente nei capitolati tecnici delle gare d’appalto per l’esecuzione dei trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie e sulle o lungo le strade;

2) d.m. 17.6.2016 sugli onorari professionali;

3) d.P.C.M. 10.8.2016 sulla cabina di regia; non sono stati sottoposti al parere del Consiglio di Stato;

4) Linee guide dell’ANAC n. 3/2016 sul RUP;

5) Linee guide dell’ANAC n. 4/2016 in materia di procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;

6) Linee guide dell’ANAC n. 5/2016, relative ai criteri di scelta dei commissari di gara e all’iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni aggiudicatrici;

7) Linee guide dell’ANAC n. 6/2016 sull’indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possono considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), codice;

8) d.m. del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10.11.2016 n. 248 sulle opere superspecialistiche ex art. 89, c. 11;

9) d.m. del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2.12.2016 (in GURI 25.1.2017), recante “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli artt. 70, 71 e 98 codice”;

10) d.m. del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2.12.2016 n. 523 (in GURI 13.2.2017), recante “Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee”, ex art. 24, c. 2 e 5, codice;

11) Linee guida dell’ANAC n. 7/2017 per l’iscrizione nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house.

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