Giudizi riguardanti le procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR

TAR Lazio-Roma, sez. II-ter, 19 luglio 2023, n. 4036

23 Agosto 2023
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Disciplina processuale speciale – Art. 48, comma 4, del decreto legge n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021 – Art. 125 c.p.a.

La ratio della predetta disciplina processuale speciale di cui al combinato disposto dagli artt. 48, comma 4, del decreto legge n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021 e 125 c.p.a. è quella di favorire l’iter di realizzazione delle opere anche a fronte dell’instaurazione di eventuali contenziosi, anche nel caso in cui gli esiti dello stesso siano favorevoli al ricorrente. In particolare, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del decreto legge n. 77/2021 “In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui al comma 1 e nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e relative attività di espropriazione, occupazione e di asservimento, nonché in qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, si applica l’articolo 125 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. In sede di pronuncia del provvedimento cautelare si tiene conto della coerenza della misura adottata con la realizzazione degli obiettivi e il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR”.

A sua volta, l’art. 125, comma 2, c.p.a. prevede che “In sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell’opera, e, ai fini dell’accoglimento della domanda cautelare, si valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure”.

Pertanto, di conseguenza, nella comparazione dei diversi interessi in gioco assume un ruolo fondamentale la prosecuzione dell’iter realizzativo e che l’interesse del ricorrente appare recessivo rispetto a quello nazionale, anche in considerazione del fatto che questi può comunque usufruire, nel caso di esito favorevole del giudizio, della tutela per equivalente, cioè del riconoscimento di una somma di denaro a titolo risarcitorio.

Testo integrale della sentenza
 

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