L’iscrizione alla Camera di commercio di un operatore economico deve essere valutata con la necessaria flessibilità.
Conseguentemente, non è richiesto che per l’operatore economico debba operare una perfetta e assoluta sovrapponibilità tra le attività risultanti dalla CCIAA e l’oggetto dell’appalto.
Tali precisazioni sono state fornite dal T.A.R. Lecce, con la sentenza n. 1340 del 9 dicembre 2024.
Il caso trattato
Nel caso trattato, una stazione appaltante aveva bandito una procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto sangue/emocomponenti e campioni biologici.
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