A questo riguardo, come vedremo, le aziende a cui avviene di vedere modificata la propria struttura soggettiva a seguito di operazioni societarie (fusioni, acquisizioni, scissioni, cessioni e affitti di azienda o di rami della stessa) devono porre particolare attenzione in sede di autodichiarazione dei requisiti generali di cui all’art. 38, comma 1 del codice dei contratti pubblici.
Nello specifico, interessa in questa sede occuparsi del ruolo che i mutamenti soggettivi possono avere in sede di dichiarazione del requisito ex art. 38, comma 1, lettera c) del codice, riguardante la moralità dei soggetti cessati dalle cariche nell’anno precedente alla data di pubblicazione del bando di gara. Formulazione questa che, interpretata letteralmente, sembra fare esclusivo riferimento a modifiche nell’assetto interno dell’impresa, che non riverberano all’esterno sotto forma di cambiamenti di tipologia societaria o di struttura.
Nella realtà invece, soprattutto in grandi aziende, si verificano spesso operazioni che mutano la composizione dell’operatore economico, il quale incamera risorse umane e professionali provenienti da altre realtà, che entrano in pianta stabile a far parte del suo organico, o viceversa se ne priva: operazioni che hanno riflessi decisivi anche sulla strutturazione esterna dell’ente (variazione del tipo societario, acquisizione o perdita di sedi operative, ecc.).
A questo punto occorre effettuare una distinzione, a seconda di quando intervenga la modificazione societaria: essa infatti potrà aversi prima della partecipazione ad una procedura di gara, oppure nel corso della partecipazione stessa, quando l’impresa ha già presentato la propria candidatura o si è in pendenza di aggiudicazione provvisoria oppure ancora ci si trova nelle fasi che precedono la stipula del contratto.
Occorre esaminare separatamente queste due situazioni, per individuare le modalità più corrette per produrre dichiarazioni in regola.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento