L’annullamento della gara indetta in mancanza della copertura finanziaria per l’importo posto a base di gara, è stata impugnata dalla società in quanto la commissione di gara aveva già stilato una proposta di aggiudicazione a suo favore.
Il Tribunale amministrativo della Sicilia (sentenza n.2687/2022) ha rigettato il ricorso, senza che rilevasse una possibile responsabilità contrattuale.
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