Sul rapporto tra accordi quadro di consip e delle centrali di committenza regionali
Consiglio di Stato, sez. III, n. 1329 del 26 febbraio 2019
Il Consiglio di Stato conferma, precisandolo, il proprio orientamento giurisprudenziale in tema di rapporti tra accordi quadro aggiudicati da Consip e procedure per l’aggiudicazione di accordi quadro con le centrali di committenza regionali, rispetto alle forniture per gli enti del SSN.
Il punto in contesa, in particolare, consiste nello stabilire se sia legittimo che una centrale d’acquisto regionale indica una procedura per accordo quadro pur essendovi una convenzione attiva, per il medesimo oggetto, conclusa da Consip.
I precedenti sul punto (Consiglio di Stato, sez. V, n. 5826 del 11 dicembre 2017) avevano già avuto cura di precisare che nell’ambito delle forniture sanitarie l’interpretazione sistematica della normativa (ultimo periodo del comma 449 dell’articolo unico l. 27 dicembre 2006, n. 296 e comma 548 dell’articolo unico l. 28 dicembre 2015, n. 208) consente di rinvenire una “sicura prevalenza” dei sistemi di acquisizioni al livello regionale ed un ruolo meramente suppletivo e cedevole all’intervento sostitutivo di Consip.
Cosicché, di fatto, è ben possibile che possano contemporaneamente essere indette due procedure parallele, l’una di Consip e l’altra della centrale di committenza regionale, sul medesimo oggetto di gara.
La precisazione contenuta nella più recente pronuncia consiste però nell’avere chiarito che questa primazia della procedura di gara regionale si ha anche nel caso in cui la procedura per accordo quadro con Consip sia già conclusa e la convenzione sottoscritta.
Ciò non soltanto nel caso in cui la procedura regionale successiva ottenga condizioni economiche più favorevoli rispetto a quelle Consip (principio già affermato ad es. da Consiglio di Stato, sez. V, n. 1937 del 28 marzo 2018) ma anche semplicemente nell’ipotesi in cui la convenzione Consip non sia qualitativamente o quantitativamente adeguata a coprire il fabbisogno specifico della regione di competenza della centrale d’acquisto che intenda successivamente intervenire.
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