M. Gentile (www.appaltiecontratti.it 7/11/2016)
Tra le tante novità introdotte dal D.lgs. n. 50/2016, in questa sede ci soffermeremo su quelle apportate alla disciplina dei c.d. “contratti similari” al subappalto.
Rispetto al passato l’impostazione della norma è cambiata in modo radicale.
Nel Codice del 2006, la previsione contenuta all’articolo 118, comma 11 precisava le condizioni al ricorrere delle quali un contratto di fornitura con posa in opera o di nolo a caldo doveva considerarsi rientrante nel novero dei subappalti.
Le condizioni, come noto, erano due:
- importo del sub contratto superiore al 2% del contratto di appalto o a 100 mila euro;
- valore della manodopera e del personale superiore al 50% dell’importo da affidare.
In assenza anche di una sola delle due condizioni sopra riportate, il sub-contratto non poteva essere considerato subappalto.
Andiamo a vedere cosa è stato cambiato dal legislatore del corrente anno.
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