Fornitura di radiofarmaci: è necessaria l’indicazione degli oneri per la sicurezza?

Commento a Consiglio di Stato, Sez. III, n. 170 del 9 gennaio 2020

Roberto Bonatti 30 Marzo 2020
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Interessante questione esaminata dal Consiglio di Stato in tema di forniture di radiofarmaci, foriera di numerose implicazioni anche in relazione alla necessità o meno di indicare in offerta gli oneri della sicurezza.

Gli appalti di radiofarmaci sono particolari nel panorama delle forniture di prodotti farmaceutici: non solo il radiofarmaco è un farmaco normalmente a scopo diagnostico e non terapeutico ed è soggetto a norme speciale incluse nel codice del farmaco (art. 6, comma 4; art. 7; art. 84; art. 106) ma soprattutto si tratta di prodotto che, sebbene sia industrialmente preparato, viene prodotto e confezionato soltanto a seguito di richiesta dell’utilizzatore, dati i rapidi tempi di decadimento dei radionuclidi e la brevissima vita del farmaco stesso.

Nella decisione in commento, il Consiglio di Stato viene chiamato ad affrontare una questione cruciale, e cioè se nelle offerte le concorrenti debbano o meno indicare gli oneri per la sicurezza, a pena di esclusione. La tesi sottoposta con l’atto di appello era effettivamente suggestiva: trattandosi di radiofarmaci, essi ricadono nell’ambito delle forniture che implicano l’esposizione dei lavoratori a radiazioni ionizzanti (d.gs. n. 81/2008), la quale comporta la necessità di indicare gli oneri per la sicurezza nelle offerte, a meno che l’appalto non sia di mera fornitura senza manodopera.

Ecco allora che Palazzo Spada deve preliminarmente inquadrare quale tipo di appalto sia quello che ha ad oggetto l’acquisto di radiofarmaci: se di forniture o misto, di forniture e servizi. Secondo parte appellante, la natura mista dell’appalto sarebbe dovuta non soltanto al servizio di trasporto connesso alla consegna e all’attività formativa del personale della P.A. ma soprattutto dal fatto che l’amministrazione aveva richiesto la fornitura del farmaco in flaconi aventi caratteristiche specifiche (uno specifico frazionatore automatico) che avrebbe richiesto la preventiva progettazione dello stesso.

Tuttavia, questa tesi viene confutata dal Consiglio di Stato, che invece ritiene come le prestazioni di servizi in questione siano del tutto accessorie e non valgano a mutare la natura dell’appalto, che resta di mera fornitura: l’appaltatore non svolge alcun servizio aggiuntivo che fuoriesca dall’ambito della mera fornitura, in quanto la consegna del bene costituisce una prestazione tipica della fornitura, così come è connaturale al contratto di vendita.

Gli oneri per la sicurezza dunque non devono essere indicati.

Documenti collegati

Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 170 del 9 gennaio 2020

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