Occorre scindere il momento della presentazione dell’offerta economica, soggetto alla disciplina di cui all’art. 48, comma 8, del D.lgs 50/2016, per la quale la sottoscrizione di tutti i componenti del costituendo raggruppamento diventa necessaria, dalla fase del c.d. “rilancio in presenza” nella quale a partecipazione diretta e fisica dei suoi attori garantisce
ex se la certezza della riferibilità dell’offerta all’intero raggruppamento e depotenzia, perciò solo, la necessità della sottoscrizione congiunta del documento recante la miglioria economica.
Questi i principi espressi dal Consiglio di Stato, nella sentenza n. 9717/2023, che ha acutamente fatto applicazione del paradigma della “condotta concludente”.
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