Estratto dal volume “Il nuovo formulario dell’affidamento di servizi e forniture” a cura di Salvio Biancardi, Maggioli Editore, settembre 2016
Il termine procedura aperta è particolarmente appropriata in quanto serve ad individuare quel sistema di gara nel quale non vi è una preventiva selezione delle imprese da invitare essendo l’esperimento aperto alla partecipazione di tutti gli operatori economici che, al momento della presentazione delle offerte e quindi della partecipazione, sono in grado di dimostrare di essere in possesso dei requisiti previsti dal bando per ottenere l’ammissione.
La procedura aperta è quel metodo di aggiudicazione, quindi, mediante il quale l’amministrazione appaltante si rivolge agli operatori economici per invitare coloro che posseggono i richiesti requisiti, a proporre un’offerta per l’assunzione di un determinato servizio o di una determinata fornitura.
Pur individuato dalla legge come esperimento di carattere generale tanto che per l’espletamento dello stesso non sono previste speciali formalità né autorizzazioni particolari, è un sistema di gara che era quasi del tutto in caduto disuso. Dopo l’avvento della legislazione comunitaria è stato però fortemente rivalutato, sia per la snellezza operativa, sia per la maggiore trasparenza che assicura.
La disciplina concernente le procedure aperte trova collocazione nel nuovo codice (D.Lgs. 50/2016) nell’art. 60.
Tale articolo prevede che nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato ha la facoltà di presentare un’offerta in risposta a un avviso di indizione di gara.
Nelle procedure aperte viene direttamente fissata nel bando la scadenza entro la quale le offerte delle ditte interessate dovranno pervenire alla stazione appaltante. Alla data fissata per l’apertura delle offerte l’amministrazione provvederà, contestualmente, a verificare anche che le ditte abbiano dichiarato il possesso dei requisiti richiesti ai fini dell’ammissibilità delle offerte medesime.
Le procedure aperte, proprio perché non prevedono fasi di preselezione (a differenza delle procedure ristrette), garantiscono la massima partecipazione delle imprese senza “filtraggi” a monte.
Quando il valore contrattuale, al netto dell’Iva, sia pari o superiore ad euro 209.000,00 le procedure aperte dovranno seguire le regole che si applicano alle gare comunitarie. Ciò implica un allungamento dei termini di procedura e forme di pubblicità più ampie da riservare al bando gara.
Ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all’aggiudicazione degli appalti sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell’elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all’articolo 96.
L’art. 95 precisa che sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:
– i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all’articolo 50, comma 2;
– i contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo superiore a 40.000 euro;
Diversamente, può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:
– per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato (a prescindere dal loro valore economico);
– per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 (per gli appalti ordinari 209.000 €), caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
L’importanza che il legislatore ha attribuito al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa traspare nel comma 5 dell’art. 95, ove viene stabilito che le stazioni appaltanti che dispongono l’aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, ne debbano dare adeguata motivazione.
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