Fatta chiarezza sull’articolo 97 comma 2 lettera b del Codice appalti

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 30 Agosto 2018 n. 13

3 Settembre 2018
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Come è a tutti noto l’articolo 97 del nuovo Codice degli Appalti ha determinato significative difficoltà in fase di applicazione

In particolare sull’articolo 97 comma 2 lettera b) si sono determinati due diversi orientamenti giurisprudenziali riguardo alla problematica su quali dovessero essere i ribassi da considerare per la determinazione del così detto “fattore di correzione”:

  1. Una prima interpretazione secondo cui la locuzione contenuta nel comma 2 lettera b) “somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi” dovesse includere i soli concorrenti che residuano dopo il ‘taglio delle ali’;
  2. una seconda lettura  secondo cui la “somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi” farebbe riferimento, per la determinazione del fattore di correzione, a tutti i concorrenti ammessi e dunque  anche a quelli interessati dal ‘taglio delle ali’.

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Contratti pubblici – Offerte anomale – Calcolo soglia di anomalia ex art. 97, c.2, lett. b) Dlgs. 50/2016 – Somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi sul quale applicare il fattore di correzione – Deve essere effettuata con riferimento alla platea dei concorrenti ammessi al netto del taglio delle ali

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