Sulla possibilità di porre in concorrenza nello stesso lotto farmaci chimici aventi il medesimo principio attivo ma dosaggi differenti e sul corretto modo di comparare i due prezzi
Consiglio di Stato, sez. III, n. 6440 del 15 novembre 2018
Il caso in commento trae origine da una gara d’appalto regionale per l’acquisto di un farmaco avente come principio attivo il “solfato ferroso”.
Per tale prodotto esistono diversi farmaci in commercio, aventi anche differente concentrazione di principio attivo. Il Consiglio di Stato spiega però che la diversa concentrazione dipende dalla diversa formulazione del solfato ferroso, ottenuto attraverso una diversa combinazione degli eccipienti che consentono un rilascio più graduale del principio attivo, con conseguente necessità di minor principio attivo stesso per mantenere identica efficacia terapeutica.
Secondo Palazzo Spada, va anzitutto escluso che nel caso di specie si possa parlare di equivalenza terapeutica, posto che essa presuppone la diversità di principio attivo mentre nel caso in commento è pacifico che il principio attivo è identico, variando soltanto la sua concentrazione.
In secondo luogo, è corretto porre in concorrenza i due prodotti, sebbene la concentrazione del principio attivo sia diversa: infatti, essi hanno la medesima indicazione terapeutica, ed anche la medesima posologia (una compressa al giorno) a prescindere dalla diversa concentrazione.
Infine, e conseguentemente, è corretto il confronto basato sul “costo a terapia”, ossia confrontando il costo di una compressa del farmaco con il principio attivo più concentrato con una compressa di farmaco con principio attivo meno concentrato.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento