In sede di parere sullo schema del decreto legislativo sul nuovo codice degli amm appalti il Consiglio di Stato (Commissione speciale del 21 marzo 2016 n. 855/2016) si è espresso in questi termini
di Pelino Santoro
Altro tema meritevole di approfondimento è l’istituto dell’aggiudicazione provvisoria, disciplinato dagli articoli 32 e 33. La natura anfibia del concetto stesso di aggiudicazione provvisoria (un atto infraprocedimentale, forzosamente equiparato a un provvedimento) e le conseguenti problematiche interpretative emerse in sede di contenzioso (impugnabilità immediata, risarcibilità del danno da revoca, tutela dell’affidamento) rendono opportuno il superamento dell’istituto. Si suggerisce quindi la sostituzione, negli articoli in esame e nelle norme connesse, dell’aggiudicazione “provvisoria” con la “proposta di aggiudicazione”. In via consequenziale l’aggiudicazione definitiva deve diventare tout court “aggiudicazione”.
Il suggerimento, formulato come mero invito ad approfondire la problematica, sembra esprimere una posizione resipiscenza finalizzata al superamento dell’istituto dell’aggiudicazione provvisoria per tutte le problematiche emerse in sede di contenzioso, correlate alla natura endoprocedimentale e alla forzosa equiparazione a un provvedimento amministrativo e indicativamente riassunte in: impugnabilità immediata, risarcibilità del danno da revoca, tutela dell’affidamento.
La soluzione proposta, tuttavia, è appare meramente nominalistica, risolvendosi nella semplice sostituzione, negli articoli pertinenti, dell’aggiudicazione provvisoria con la “proposta di aggiudicazione”, implicante la conseguenza che l’ “aggiudicazione definitiva” deve diventare tout court “aggiudicazione”.
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