Estensione dell’Anagrafe antimafia degli esecutori agli interventi per la ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo

Art. 54 del Nuovo Decreto Semplificazioni, D.L. 31 maggio 2021, n. 77

1 Giugno 2021
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Art. 54 del Nuovo Decreto Semplificazioni, D.L. 31 maggio 2021, n. 77

Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate a rendere omogenee le procedure di rilascio della certificazione antimafia, previste per il sisma Abruzzo 2009, con il sistema vigente per il post terremoto del 2016, prevedendo un riallineamento tra le procedure stesse, semplificandole ed accelerandole con benefici rilevanti per l’economia del territorio interessato
La procedura semplificata produce effetti propulsivi sui diversi settori economici interessati alla ricostruzione, in un periodo di crisi dovuta anche all’epidemia da Coronavirus in atto, rendendo più celeri le attività di ricostruzione nel settore pubblico, con riduzione degli incombenti amministrativi e dei tempi connessi alle correlate procedure e con risparmi di tempi e di spesa per le imprese, nel rispetto della normativa antimafia, nella ricostruzione di infrastrutture e di opere pubbliche, danneggiate dal sisma di oltre 11 anni fa.
In concreto si rende più agevole e immediata la verifica delle condizioni soggettive degli operatori economici selezionati dall’esecutore degli interventi su opere pubbliche, prevedendo l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, incluso l’utilizzo dell’Anagrafe antimafia degli esecutori, ivi prevista.
La normativa speciale adottata per la ricostruzione post sisma 2016 prevede che i controlli antimafia avvengano prima dell’aggiudicazione dei contratti pubblici consentendo di lavorare nell’area del c.d. “cratere sismico” soltanto alle imprese che abbiano favorevolmente superato tale vaglio e siano state iscritte nell’Anagrafe antimafia degli esecutori, gestita dalla Struttura di Missione Antimafia, appositamente istituita dall’art. 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,con evidenti riflessi sulla semplificazione e sul risparmio in termini di tempi e di costi, con benefici rilevanti per i cittadini e le imprese interessate.
Il rilascio delle informazioni antimafia per l’iscrizione nella citata Anagrafe si svolge secondo un procedimento – interamente informatizzato a partire dalla compilazione della istanza da parte dell’operatore economico – articolato in due fasi: la prima, finalizzata al rilascio di una liberatoria provvisoria; la seconda volta all’emissione del provvedimento conclusivo del procedimento, che si conclude nel termine di 15 giorni dall’avvio dell’istruttoria. Al termine, la citata Struttura provvede al rilascio dell’informazione speditiva antimafia e all’iscrizione provvisoria in Anagrafe.
Il sistema così congegnato ha fornito buona prova della sua efficienza sia in termini di celerità delle procedure che di pervasività dell’azione di controllo, tanto da essere stato esteso ai lavori di ricostruzione privata post sisma Aquila 2009, con la creazione di una sezione speciale dell’Anagrafe antimafia (sempre gestita dalla Struttura di Missione) istituita dall’articolo 2-bis, comma 33, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.
Le disposizioni che disciplinano la citata Anagrafe antimafia degli esecutori, inoltre, si applicano, a seguito del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, anche agli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni dell’Isola di Ischia (eventi sismici agosto del 2017), nonché, a seguito delle disposizioni previste dall’articolo 16 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, nell’ambito delle attività relative agli eventi sismici che hanno colpito Catania e Campobasso nel 2018.
Al fine di rendere omogenea la procedura in esame a quelle innanzi riportate, con il comma 1 viene disposta la semplificazione della normativa vigente, risalente al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge n.24 giugno 2009, n. 77, uniformando le procedure in essere, procedendo, conseguentemente, all’abrogazione delle disposizioni previgenti su cui incide l’attuale semplificazione.
Il comma 2 dispone la soppressione della sezione speciale dell’Anagrafe antimafia degli esecutori, con la previsione di una unica Anagrafe antimafia degli esecutori, senza distinzione tra ricostruzione privata e pubblica e senza ulteriori costi per gli operatori economici. Gli operatori già iscritti nella sezione speciale confluiscono, infatti, senza ulteriori adempimenti, da parte degli interessati, nell’Anagrafe antimafia.
Infine, poiché viene meno la necessità di mantenere in funzione la sezione speciale dell’Anagrafe antimafia di cui al comma 1, al fine di evitare duplicazioni di banche dati ulteriori rispetto all’Anagrafe antimafia degli esecutori, viene disposta l’abrogazione espressa della norma che ha previsto l’istituzione della citata sezione speciale.

Art. 54 (Estensione dell’Anagrafe antimafia degli esecutori agli interventi per la ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo)
1. Al fine di favorire il più celere svolgimento delle procedure connesse all’affidamento e all’esecuzione dei contratti pubblici, per gli interventi di ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, opera l’Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all’articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione di cui al primo periodo, devono essere iscritti, a domanda, nell’Anagrafe antimafia degli esecutori di cui al citato articolo 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016. Sono abrogati i commi 1, 2 e 4 dell’articolo 16 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il comma 33 dell’articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è abrogato. Gli operatori economici già iscritti nella sezione speciale del citato comma 33 dell’articolo 2-bis del decreto-legge n. 148 del 2017, confluiscono, a cura della Prefettura-UTG dell’Aquila, nell’Anagrafe antimafia degli esecutori di cui al comma 1 del presente articolo.».

 

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