Le Società appellanti avevano chiesto, con ricorso al TAR, l’annullamento del provvedimento, adottato dal Gestore Servizi Energetici GSE S.p.A (di seguito “GSE”), con il quale tali Società erano state dichiarate decadute dagli incentivi fiscali connessi alla realizzazione degli impianti fotovoltaici, ex D.M. 28.07.2005. Tale ricorso era stato respinto, e il GSE aveva adito lo stesso TAR, in sede di ottemperanza, al fine di ottenere la condanna delle Società stesse alla restituzione delle somme indebitamente percepite. Il TAR, nel giudizio di ottemperanza, aveva però dichiarato inammissibile tale richiesta, in quanto la sentenza di primo grado si era limitata a dichiarare l’infondatezza del ricorso proposto dalle Società, senza recare alcuna pronuncia di condanna alla restituzione delle suddette somme.
Di conseguenza, il GSE ha proposto ricorso al CDS, chiedendo la riforma emessa dal TAR in sede di ottemperanza, sostenendo che l’obbligo di restituire gli incentivi discende direttamente dal fatto che il medesimo TAR, nel giudizio di cognizione, aveva dichiarato pienamente legittimo il provvedimento di decadenza. Pertanto, il ragionamento del GSE era questo: se il Giudice di primo grado ha riconosciuto come legittimo il mio provvedimento di decadenza, ciò vuol dire che allo stesso Giudice potrò rivolgermi affinchè egli, pronunciando in ottemperanza, condanni le Società alla restituzione delle somme da queste percepite, in quanto tale condanna è la conseguenza diretta dell’accertata (dal medesimo Giudice) legittimità del provvedimento stesso.
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