La motivazione che porta la Stazione Appaltante ad escludere l’operatore economico deve essere redatta in modo esaustivo e con tutte le necessarie attenzioni, in modo da rendere edotto il concorrente delle effettive ragioni che hanno portato alla sua espulsione dalla procedura selettiva.
Né può ammettersi una motivazione postuma resa dalla S.A. solo in sede giudiziale.
Questo è il contenuto della sentenza del TAR Roma (Sez. II-ter), sentenza n. 8243/2024.
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