Correttamente è stato affermato che “Il diritto ad un compenso equo del professionista intellettuale per il servizio prestato è un principio presente e regolamentato da tempo nel nostro ordinamento” (Centro studi Consiglio Nazionale degli Ingegneri).
Principio che, per i rapporti di lavoro subordinato, viene enunciato nella Costituzione Italiana all’art.36 c.1 “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”, e all’art. 2233 c.2 del Cod. Civ. per le professioni intellettuali dove “In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione.”
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