Il Consiglio di Stato (Consiglio di Stato sez. III 1/4/2016 n. 1308) chiarisce il rapporto tra aggiudicazione illegittima, ma non annullata, e il contratto stipulato per effetto di questa.
La sentenza meramente dichiarativa dell’illegittimità
La premessa è che era stata in precedenza resa una sentenza che dichiarava illegittima l’aggiudicazione, ma non la annullava, in assenza di un apposita domanda in tal senso.
A quel punto si è posto, in sede di esecuzione della sentenza, il problema della sorte del contratto, conseguente ad un provvedimento illegittimo ma non privato di efficacia.
A tal proposito, il ricorrente aveva ritenuto che l’amministrazione fosse tenuta a dare esecuzione al giudicato – che dichiara l’illegittimità dell’aggiudicazione definitiva – mediante l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione dichiarata illegittima e la conseguente stipula con la società seconda in graduatoria. Il contratto stipulato, nel frattempo, avrebbe dovuto ritenersi caducato nei suoi effetti, per mancanza di un elemento essenziale.
Effetti della sentenza di illegittimità
Tuttavia, secondo il Collegio, se l’inefficacia del contratto non è conseguenza automatica dell’annullamento dell’aggiudicazione, ma costituisce oggetto di una specifica pronuncia giurisdizionale, ne segue che a maggior ragione il contratto rimanga valido ed efficace e non si configuri alcuna causa di nullità del contratto a seguito della sola dichiarazione di illegittimità ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., che rileva esclusivamente ai fini dell’eventuale azione risarcitoria.
In altre parole, il sistema delle norme sul rito degli appalti consente, nella composizione dei vari interessi pubblici e privati, di conservare gli effetti del contratto anche sulla base di una aggiudicazione annullata, e tanto più in difetto di annullamento: è compatibile con l’ordinamento l’atteggiamento dell’amministrazione che insista nel ritenere valido il contratto che si basa su un’aggiudicazione annullata.
Dunque, l’accertamento dell’illegittimità dell’aggiudicazione non è idoneo a produrre effetti automaticamente caducatori del contratto, né a determinarne l’invalidità derivata o l’inefficacia (Consiglio di Stato, sez. V, 11/06/2013, n. 3230)
L’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza e conformarsi al giudicato, nel caso di pronuncia di illegittimità dell’aggiudicazione, ha come effetto la sola “soggezione” all’eventuale azione per il risarcimento del danno per equivalente, attribuita ex artt. 30, comma 2, e 124 comma 1, c.p.a. al danneggiato e derivante dall’illegittimità acclarata dell’aggiudicazione.
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