È quanto stabilisce l’ANAC con il Comunicato del presidente del 18 maggio 2022.
Il comunicato in esame richiama il principio fissato dal Consiglio di Stato con il parere del 4 maggio 2022 della prima sezione.
La decisione
L’Anac, con il comunicato in esame, chiarisce che le imprese che si trovano in difficoltà (non per motivi di tipo “strutturale” ma) per ragioni eccezionali e imprevedibili, quali il sisma o la pandemia da Covid19, devono essere messe nelle condizioni di proseguire l’attività derogando agli obblighi ordinariamente previsti dal codice civile.
La norma derogabile è prevista dall’art. 79, comma 2, lett. c) del d.P.R. n. 207 del 2010, la quale stabilisce che ai fini della prova dei requisiti d’ordine speciale occorrenti per la qualificazione SOA, la adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata, limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio, dal patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all’articolo 2424 del codice civile, riferito all’ultimo bilancio depositato, di valore positivo.
In sostanza, quindi, in base a quanto stabilisce il comunicato in commento, per ottenere la qualificazione SOA è derogabile il requisito del patrimonio netto positivo.
Sull’argomento di recente si è espresso il Consiglio di Stato sez. I, con il parere del 04 maggio 2022, n.804.
In tale circostanza il giudice amministrativo ha chiarito che la finalità della normativa emergenziale ha lo scopo di consentire alle imprese che si trovano in difficoltà per ragioni eccezionali e imprevedibili, riconducibili tanto al sisma del 2016, tanto alla pandemia da COVID-19, di proseguire l’attività, derogando agli obblighi stabiliti dal codice civile.
Il Consiglio di Stato con il suo parere giunge a tale conclusione partendo dall’assunto che in forza della disciplina derogatoria introdotta dagli artt. 46 d.l. n. 189/2016 e 6 d.l. n. 23/2020, ove la diminuzione del capitale nominale al di sotto della soglia del minimo legale sia imputabile alle perdite verificatesi nel corso degli esercizi finanziari espressamente considerati dalla “normativa emergenziale”, lo scioglimento automatico della Società è in ogni caso precluso, senza che sia a tal fine necessario approvare in sede assembleare la reintegrazione del valore dei conferimenti o la trasformazione dello schema societario.
Per il Consiglio di Stato, dunque, se il legislatore dell’emergenza ha previsto la “sopravvivenza” della Società senza imporre tutte quelle attività che ordinariamente sono stabilite dal codice civile, in via di principio non v’è ragione di escludere che queste Società, munendosi di attestato SOA, oltre a sopravvivere, possano partecipare alle procedure di evidenza pubblica.
Ovviamente, i giudici di Palazzo Spada spiegano anche che la deroga in questione non deve essere concessa in modo indiscriminato a tutti gli operatori economici, cioè quelli che già prima del sisma del 2016 o della pandemia da COVID-19 avevano perso, per svariate ragioni, tale requisito, ma solo alle imprese i cui dati di bilancio sono cambiati in esito agli eventi cui si riferisce la normativa emergenziale.
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