“1. In sede di contrattazione collettiva decentrata, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, e in un quadro di trattamento complessivamente omogeneo delle diverse categorie interessate, può essere individuata una quota non superiore all’1 per cento del costo preventivato di un’opera o di un lavoro, da destinare alla costituzione di un fondo interno e da ripartire tra il personale dell’ufficio tecnico dell’amministrazione aggiudicatrice, qualora esso abbia redatto direttamente il progetto esecutivo della medesima opera o lavoro.”
La ratio della disposizione era esplicitata nella circolare n.7/10/1996 n.4488 del Ministero dei Lavori Pubblici: “…la detta normativa ha fatto anche di più: ha incentivato le amministrazioni a progettare all’interno attraverso l’istituzione di un fondo pari all’1% del valore globale dell’opera da ripartire fra il coordinatore unico e il personale dell’ufficio tecnico che ha partecipato alla redazione del progetto.
In sostanza, quindi, la legge si e’ mossa nel senso di un riappropriamento delle funzioni tecniche da parte dell’Amministrazione.”
GLI INCETIVI PER FUNZIONI TECNICHE
Il punto su normativa e giurisprudenza dopo la Legge n. 120/2020, di conversione del Decreto “Semplificazioni”
Corso on-line in diretta a cura di Marco Scognamiglio
Martedì 23 marzo 2021, ore 9.00 – 12.00
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