Un dipendente, assunto come impiegato quadro presso una società in-house della Regione, il quale esercita competenze gestionali equiparabili a mansioni dirigenziali, non può essere assunto presso la controllante di un gruppo societario privato, quando lo stesso soggetto, negli ultimi tre anni, abbia esercitato verso la società controllata del medesimo gruppo poteri autoritativi e negoziali in modo concreto ed effettivo.
In tale situazione si applica il cosiddetto divieto di pantouflage, che preclude, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, la possibilità di svolgere attività lavorativa o professionale in favore dei soggetti privati al ricorrere di specifici presupposti.
È quanto specifica Anac con il parere anticorruzione dell’11 marzo 2025, fornendo chiarimenti sulla possibilità di assumere, presso la società di vertice di un gruppo privato, un dipendente di una società in house di una importante Regione del Nord Italia, impegnata nell’ambito delle infrastrutture fisiche e digitali e nel ciclo di acquisti aggregati per gli enti della pubblica amministrazione regionale, e con funzioni di stazione appaltante nei confronti della stesso soggetto privato che ha valutato la possibilità di assunzione.
Tra le mansioni svolte dal dipendente, spicca in particolare l’incarico di Rup (Responsabile unico del progetto) nell’azienda regionale per un intervento in cui la società controllata, del gruppo privato che intende offrirgli un posto di lavoro, ha svolto il ruolo di appaltatore, in raggruppamento temporaneo insieme ad un’altra società di un diverso gruppo societario.
Da prendere in considerazione è anche l’attività, svolta sempre dal quadro, di convalida di perizie di variante presentate dal direttore di lavori.
Il ruolo di Rup esercitato dall’interessato, spiega il parere, è da ritenersi senz’altro espressione di poteri autoritativi e negoziali nei confronti del privato che vuole assumerlo, come è desumibile anche dalle Linee Guida Anac sul pantouflage.
Infatti, “il dipendente/Rup – si legge nel parere – nello svolgimento della funzione pubblica, adotta atti nelle diverse fasi del procedimento di gara sino alla gestione del contratto, che sono manifestazione di tali poteri, in quanto incidono in maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale. In tale ambito va ricompresa anche la convalida di perizie di variante presentate dal direttore dei lavori, sebbene l’approvazione sia di competenza” della società regionale in house quale stazione appaltante.
Il divieto di pantouflage, pertanto, nel caso dei gruppi societari verticali come quello esaminato, è da considerare ammissibile, come già stabilito in precedenza da Anac, nei confronti di chi abbia esercitato poteri autoritativi e negoziali anche verso altre società del gruppo medesimo. Questo sulla base della ritenuta sussistenza di un potere di coordinamento e direzione tra la società vertice e le società partecipate/controllate, traducibile nell’indirizzamento verso scelte e strategie aziendali univoche e tese ad ottenere unicamente l’interesse del gruppo. Va considerata la necessità di prevenire il rischio, astrattamente configurabile, che gli atti eventualmente adottati dal dipendente nei confronti anche della sola società controllata possano essere minati, nella loro imparzialità, dalla prospettazione di un incarico presso la società controllante, a seguito della cessazione del rapporto lavorativo nell’ambito pubblico.
Divieto di pantouflage: quadro in azienda regionale, no assunzione in un gruppo societario privato se gestito affidamenti
Parere anticorruzione del 11 marzo 2025
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