La disponibilità di una sede limitrofa al luogo di esecuzione di un appalto vale quale requisito di esecuzione e non può portare all’esclusione del concorrente qualora il medesimo non ne disponga già in fase di gara.
Tale onere, infatti, risulterebbe ingiusto e sproporzionato poiché esporrebbe il concorrente a costi da sostenere nell’immediato a fronte di una totale incertezza in merito all’affidamento effettivo dell’appalto.
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Disponibilità di una sede limitrofa senza oneri sproporzionati per i concorrenti
Commento a TAR Piemonte, sez. I, sentenza n. 495 del 13 marzo 2025.
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