ANAC, Atto del Presidente del 14 settembre 2022 – Fasc. n. 1507/2022
Relativamente a due procedure di gara distinte, indette per l’affidamento di servizi tecnici, l’OICE, rilevando nella rispettiva lex specialis talune clausole in apparente contrasto con le Linee guida ANAC n. 1, presentava all’Autorità apposite segnalazioni, accolte, in pari data, con i due Atti in oggetto.
In particolare, l’Associazione di categoria contestava le previsioni attinenti alla valutazione, in un caso, dell’offerta tecnica e, nell’altro, dei requisiti di capacità tecnica-professionale, e, in entrambi, con precipuo riguardo ai limiti temporali discrezionalmente introdotti dalla stazione appaltante.
La clausola riguardante la valutazione dell’offerta tecnica
Nel caso di specie, occasionato nell’ambito di una “procedura aperta per l’affidamento dell’incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica”, l’Associazione istante contestava precisamente il sub-criterio “Affinità servizi di progettazione”, laddove si richiedeva agli offerenti, al fine di dimostrare la professionalità e l’adeguatezza dell’offerta, di indicare “un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento”, i quali dovevano “essere stati eseguiti e conclusi nei dieci anni precedenti la data di pubblicazione del bando”.
A parere dell’OICE, tale clausola, indicando un limite temporale per il requisito della professionalità e adeguatezza dell’offerta, sarebbe risultato in contrasto con le Linee guida ANAC sopra citate che, sul punto, fanno riferimento ai servizi affini senza alcun limite di tempo.
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